ritardi
nei pagamenti e interessi moratori transazioni commerciali e professionali
D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, attua
Dir. CEE 2000/35/CE in
tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le disposizioni del decreto si
applicano solo in presenza di “transazioni
commerciali", cioè di contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il
pagamento di un prezzo (art. 2, lettera a).
Non fa differenza se il creditore sia un imprenditore commerciale o un professionista (stante
l’equiparazione di quest’ultimo, a livello
comunitario, all’imprenditore) (art. 2, lettera c).
La disciplina si applica anche ai
crediti del notaio per le proprie prestazioni professionali, nei confronti di altri professionisti, imprenditori o pubbliche
amministrazioni.
Le disposizioni in oggetto non si
applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali,
ai debiti da risarcimento del danno, a richieste di interessi inferiori a 5
euro (art. 1).
Viene stabilito il principio della debenza – senza necessità di costituzione in mora – di
interessi moratori, salva la prova della non imputabilità del ritardo nel
pagamento (art. 3), una volta scaduto il termine legale, che è di trenta giorni
dal ricevimento della fattura, ovvero dal ricevimento delle merci o della
prestazione di servizi, salvo patto contrario, che deve però essere stipulato
per iscritto, e mantenersi nei limiti degli accordi sottoscritti a livello
nazionale dalle organizzazioni produttive (art. 4).
In assenza di patto scritto, e di
rinuncia di fatto del creditore a percepire i suddetti
interessi, può porsi il problema della relativa tassazione, ai fini delle
imposte indirette.
Deve comunque
ritenersi che i crediti del notaio per interessi, in quanto non riscossi, non
possano dar luogo a presunzioni agli effetti tributari, stante il principio di
cassa che disciplina la tassazione del reddito dei professionisti.
Il saggio degli interessi moratori, ai
fini di cui sopra, è determinato – sempre salvo patto contrario – in misura
pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento
della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di
calendario del semestre in questione (quale pubblicato dal Ministero
dell’economia e delle finanze nella Gazzetta ufficiale del quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare), maggiorato di
sette punti percentuali (art. 5).
I patti in deroga a quanto sopra sono
nulli se, avuto riguardo alle circostanze, risultano
gravemente iniqui a danno del creditore (art. 7, c. 1).
In particolare, si considera
gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni
oggettive, abbia come obiettivo principale quello di
procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
Tutte le suddette disposizioni si
applicano ai contratti conclusi a partire dal 08.08.2002 (art. 11, c. 1).
La riserva della proprietà di cui
all'articolo 1523, c.c., ,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è
opponibile ai creditori del compratore, se è confermata nelle singole fatture
delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili (art. 11, c. 3).