ritardi nei pagamenti e interessi moratori transazioni commerciali e professionali


 

D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, attua

Dir. CEE 2000/35/CE in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

Le disposizioni del decreto si applicano solo in presenza di “transazioni commerciali", cioè di contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, lettera a).

 

Non fa differenza se il creditore sia un imprenditore commerciale o un professionista (stante l’equiparazione di quest’ultimo, a livello comunitario, all’imprenditore) (art. 2, lettera c).

La disciplina si applica anche ai crediti del notaio per le proprie prestazioni professionali, nei confronti di altri professionisti, imprenditori o pubbliche amministrazioni.

 

Le disposizioni in oggetto non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ai debiti da risarcimento del danno, a richieste di interessi inferiori a 5 euro (art. 1).

 

Viene stabilito il principio della debenza – senza necessità di costituzione in mora – di interessi moratori, salva la prova della non imputabilità del ritardo nel pagamento (art. 3), una volta scaduto il termine legale, che è di trenta giorni dal ricevimento della fattura, ovvero dal ricevimento delle merci o della prestazione di servizi, salvo patto contrario, che deve però essere stipulato per iscritto, e mantenersi nei limiti degli accordi sottoscritti a livello nazionale dalle organizzazioni produttive (art. 4).

 

In assenza di patto scritto, e di rinuncia di fatto del creditore a percepire i suddetti interessi, può porsi il problema della relativa tassazione, ai fini delle imposte indirette.

Deve comunque ritenersi che i crediti del notaio per interessi, in quanto non riscossi, non possano dar luogo a presunzioni agli effetti tributari, stante il principio di cassa che disciplina la tassazione del reddito dei professionisti.

 

Il saggio degli interessi moratori, ai fini di cui sopra, è determinato – sempre salvo patto contrario – in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (quale pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Gazzetta ufficiale del quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare), maggiorato di sette punti percentuali (art. 5).

 

I patti in deroga a quanto sopra sono nulli se, avuto riguardo alle circostanze, risultano gravemente iniqui a danno del creditore (art. 7, c. 1).

In particolare, si considera gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

 

Tutte le suddette disposizioni si applicano ai contratti conclusi a partire dal 08.08.2002 (art. 11, c. 1).

 

La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523, c.c., , preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore, se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili (art. 11, c. 3).